Matrimoni in crisi

 

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In Europa ogni 30 secondi c’è un divorzio e in Italia, ogni giorno, ci sono 200 separazioni e 100 divorzi. Secondo l’ISTAT nel 2005 in Italia si ebbero 272 separazioni e 151 divorzi ogni 1.000 matrimoni. Quindi ogni 1.000 matrimoni 423 si sfasciano, cioè poco meno di 1 su 2!

Fra queste crisi ci sono anche matrimoni sacramentali; una parte di questi separati-divorziati stabilisce una nuova relazione e può confluire tra i divorziati risposati civilmente. Questi fedeli normalmente sono esclusi dall’Assoluzione sacramentale e dalla Comunione eucaristica.

In questa situazione di grave crisi matrimoniale il Consultorio Familiare Interdecanale Milano Nord (Niguarda – Affori –Quarto Oggiaro) e la Zona civica 9 del Comune di Milano presentano un Corso per offrire un aiuto specialistico, in due modi.

  1. Informare i fedeli sull’eventualità che alcuni di questi matrimoni in crisi siano nulli in partenza, pseudomatrimoni, con la possibilità quindi che il nuovo matrimonio civile diventi l’unico matrimonio sacramentale.

Verranno perciò presentati con accuratezza i più frequenti capi di nullità previsti dal nuovo Codice di Diritto Canonico: violazione della libertà del consenso (costrizione); errore sulla qualità personale del coniuge; errore provocato con inganno; esclusione della prole – dell’indissolubilità – della fedeltà; simulazione del consenso; impotenza copulativa; incapacità a consentire; incapacità ad assumere gli obblighi del matrimonio.

Ogni causa di nullità sarà esaminata sia in modo teorico sia analizzando 26 vicende e sentenze di Tribunali Ecclesiastici Regionali italiani.

Questa accurata informazione potrebbe giovare sia alle persone coinvolte in questi casi di nullità sia alle persone fidanzate che vogliono far esistere un autentico matrimonio sacramentale.

Queste prime due serate si concluderanno con una sintetica presentazione dell’iter processuale, i tempi, i costi, le probabilità di successo …

  1. Il secondo aiuto si rivolge agli sposi cristiani il cui matrimonio era valido ma ora si trovano in situazioni difficili o irregolari: separati, divorziati, divorziati risposati… Qual è la loro posizione ecclesiale? Si approfondiranno le ragioni bibliche e teologiche della totale indissolubilità del matrimonio-sacramento. A seconda delle differenti situazioni spirituali e morali sarà possibile o esclusa la Riconciliazione sacramentale e la Comunione eucaristica. Si esaminerà infine la problematica della richiesta del battesimo per questi figli.

L’interesse di questa iniziativa è confermato anche dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bicocca che riconoscerà il CFU (credito formativo universitario) agli studenti di Diritto Canonico e Diritto ecclesiastico che frequenteranno regolarmente il Corso.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel Piano pastorale della Diocesi di Milano che dedica l’attenzione specifica alla famiglia. La recente lettera del Card. Tettamanzi è poi la migliore conferma della validità del Corso.

Questo breve Corso “Matrimoni in crisi” si terrà nell’Auditorium comunale di via Ca’ Granda 19, nei mercoledì 7, 14 e 21 di maggio 2008, alle ore 21.

I partecipanti riceveranno un Dossier di documentazione.

Il Corso sarà svolto dal prof. don Piero Barberi, dottore in teologia morale matrimoniale.

La partecipazione è gratuita.

 

Indice della Documentazione religiosa morale giuridica

a cura di Piero Barberi Milano 7-21 maggio 2008

BIBBIA

Concilio di Trento, DECRETO SUL MATRIMONIO  1563

CTI, SEDICI TESI DI CRISTOLOGIA SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO   1977

GIOVANNI PAOLO II FAMILIARIS CONSORTIO   1981

CODICE DI DIRITTO CANONICO   1983

CODICE CIVILE art. 117 – 129

Legge 25marzo1985, n.121  che apporta modifiche al CONCORDATO LATERANENSE

CEI, DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE   1993

DECRETO GENERALE DELLA CEI “IL MATRIMONIO CANONICO”   1990

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA   (1992)

CDF, LETTERA CIRCA LA RECEZIONE DELLA COMUNIONE EUCARISTICA DA PARTE DI FEDELI DIVORZIATI RISPOSATI   1994

GIOVANNI PAOLO II  Discorso al TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA   2000

ISTRUZIONE   PER LE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO DIGNITAS CONNUBII   2005

BENEDETTO XVI SACRAMENTUM CARITATIS   2007

DIONIGI TETTAMANZI    IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO   2008

Costi dei Tribunali ecclesiastici regionali – Aggiornamento 2007

Competenze e sedi dei Tribunali

Per leggere il testo completo: Testo definitivo

Si deve aggiornare il dossier con il documento di Papa Francesco sulla riforma del processo matrimoniale nel 2015: Mitis Iudex CIC

Ecco una presentazione:

Il mio matrimonio ora in crisi forse era nullo fin dall’inizio?

Nel 2014 le separazioni in Italia sono state 89.303 e i divorzi 52.335. In media ci si separa dopo 16 anni di matrimonio, ma i matrimoni più recenti durano sempre meno. Le unioni interrotte da una separazione, dopo 10 anni di matrimonio, sono quasi raddoppiate passando dal 4,5% dei matrimoni celebrati nel 1985 all’11% osservato per le nozze del 2005. In Lombardia in quattro anni (2012-2015) i divorziati sono aumentati del 13%, superando la media nazionale, che evidenzia una crescita del 12,5%. L’età media alla separazione è di circa 47 anni per i mariti e di 44 per le mogli, mentre in caso di divorzio raggiunge, rispettivamente, 49 e 46 anni. Il record di separazioni spetta a Bergamo con un boom del 17,8%[1]. In Italia, ogni giorno, ci sono 200 separazioni e 100 divorzi.

Questi matrimoni in grave crisi, che comprendono anche i matrimoni religiosi, possono avere differenti esiti: vivere senza stabilire una nuova relazione e convinti in coscienza di non averne alcuna colpa; vivere senza stabilire una nuova relazione ma riconoscendo di essere gravemente responsabili per il fallimento del matrimonio; stabilita una nuova relazione decidere in seguito di rimanervi per l’educazione dei figli piccoli o per l’aiuto reciproco per le difficoltà della vecchiaia o per altri motivi ma rinunciando all’amore coniugale (solo amicizia); stabilire una nuova relazione che, nella convivenza o nel matrimonio civile, sostituisca totalmente la precedente vita matrimoniale. Questi differenti esiti hanno una differente rilevanza religiosa-morale-ecclesiale: la Chiesa deve fare un attento discernimento per rispettare le persone nel loro dolore.

Papa Francesco chiede che, quando ci siano comportamenti compatibili con l’amicizia con Dio, si doni la misericordia divina nel modo più facile e rapido possibile. Fra i primi passi da fare c’è sicuramente l’accertamento della eventuale nullità del matrimonio ora in crisi. Per questo il Papa ha deciso, in quella prospettiva, la riforma del diritto processuale matrimoniale[2].

Si tratta del processo canonico per la dichiarazione della nullità del matrimonio, per vedere se un matrimonio è nullo e poi, in caso positivo, a dichiararne la nullità. Non si tratta, perciò, di un processo che conduca all’annullamento del matrimonio. Nel ritorno dal viaggio a Cuba e USA il 27-9-15 la giornalista Jean-Marie Guénois, del “Figaro” ha chiesto al Papa “cosa risponde a quelli che sperano o temono, con questa riforma, la creazione di fatto di un cosiddetto divorzio cattolico”. Il Papa ha risposto: “quelli che pensano al “divorzio cattolico” sbagliano perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. … Il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. E’ dottrina. E’ un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento … Tanti sono i motivi che portano, dopo uno studio, un’indagine, a dire: “No, lì non c’è stato sacramento”[3]. Il matrimonio è indissolubile quando si verificano tutte le condizioni: due battezzati (anche se non più credenti) eterosessuali, senza alcun ostacolo (impedimento) fisico o psichico, liberamente e sinceramente vogliono sposarsi come la Chiesa celebra il matrimonio, in modo umano consumano il loro matrimonio. Se manca qualcosa il matrimonio è nullo in partenza; perciò i motivi che determinano la nullità del matrimonio sono molteplici[4]. Il processo di nullità del matrimonio consiste allora nel vedere se esista in un certo matrimonio qualcuno dei motivi che lo renda nullo. Si tratta di constatare, non di inventare l’eventuale esistenza di qualche motivo di nullità.

Il problema è di natura squisitamente pastorale e consiste nel rendere più veloci i processi di nullità del matrimonio, così da servire più sollecitamente i fedeli che si trovano in tali situazioni: questi processi possono certamente essere velocizzati, però nel pieno rispetto della loro natura di indagine della verità. I cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa riguardano anzitutto la composizione dei tribunali. Il Vescovo diocesano è giudice nella sua Chiesa particolare e quindi il tribunale può essere costituito dal solo Vescovo diocesano. Normalmente, però, costituisce un tribunale che possa giudicare in sua vece, o formato da tre membri di cui almeno uno sia chierico o addirittura formato da un solo giudice, chierico[5].

A volte durante il processo i coniugi fanno fatica a trovare le prove della nullità del matrimonio pur essendone convinti. La nuova norma afferma che «la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi, se non vi sono altri elementi che le confutino» e «la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se …»[6].

Altra importante novità che velocizza il processo è l’abolizione della doppia conforme con il tribunale di appello. La nuova normativa dispone: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, trascorsi i termini stabiliti…, diventa esecutiva” (can. 1679), ma chi è interessato può appellare contro la sentenza, purché “non risulti manifestamente dilatorio”

L’ultima novità che presento è il “processus brevior” agile e veloce. Se la causa di nullità è introdotta da entrambe le parti, le quali pertanto devono essere entrambe convinte della nullità del matrimonio, e se le prove testimoniali o documentali sono evidenti e rendono manifesta la nullità, allora entro 30 giorni (+ 15) il Vescovo diocesano come giudice unico se raggiunge la certezza morale circa la nullità del matrimonio emana la sentenza, oppure da lui la causa in esame viene rimessa a processo ordinario. In circa due mesi – contro i circa due-tre anni attuali – si avrà la sentenza immediatamente esecutiva. L’istruzione pontificia esemplifica alcuni casi che consentono il ricorso a questo processo più breve: “quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire

la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici eccetera”[7]. È un ampio e incoraggiante invito a riconciliarsi con Dio e con la Chiesa!

Per quanto riguarda i costi sappiamo che da anni sono stati molto abbattuti, utilizzando l’8‰. Il Papa vorrebbe che «salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali,  venisse assicurata la gratuità delle procedure».

Nella Diocesi di Milano da martedì 8 settembre è iniziata l’attività delll’Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati, per accompagnare le persone il cui matrimonio è andato in crisi. Il personale dell’Ufficio riceverà su appuntamento in tre sedi differenti: a Milano, in Arcivescovado, in piazza Fontana 2 (lunedì, mercoledì e venerdì); a Lecco, presso la basilica di San Nicolò (martedì); a Varese, presso la basilica di San Vittore (giovedì). Per prenotare i colloqui occorrerà telefonare alla segretaria dell’Ufficio al numero 02.8556279 dalle 9 alle 12.30 da lunedì a venerdì o utilizzare l’e-mail accoglienzaseparati@ diocesi.milano.it. Inoltre la sede milanese dell’Ufficio è aperta al pubblico senza appuntamento il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30.                                                         Don Piero Barberi

[1] Questo aumento potrebbe essere facilitato anche dalla nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio contenute nella Legge 10 novembre 2014, n. 162.

[2] Lettera Apostolica “Mitis Iudex Dominus Iesus” data Motu Proprio dal Santo Padre Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, 08.09.2015. Facilmente reperibile in www.vatican.va.

[3] Anche la Relazione finale del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (24-10-15) ha ribadito l’indissolubilità del sacramento del matrimonio, al n. 48. Facilmente reperibile in www.vatican.va.

[4] Nel mio sito www.barberipiero.it, Attività-Conferenze-Matrimoni in crisi, è riportato il Dossier di documentazione che fu distribuito nelle serate del 2008: si trovano notizie sui “capi di nullità”.

[5] In molte chiese nei 5 continenti era difficile comporre tribunali completi.

[6] Can. 1678 § 1 e 2.

[7] Art. 14 § 1.